L’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di San Secondo di Pinerolo, che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipologia situate in codesto Comune, così come disciplinate dalle leggi regionali e nazionali vigenti. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’imposta è dovuta per il soggiorno in strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali 31 agosto 1979, n. f4 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo) w dal D.Lgs. 23.5.2011, n. 79 (nuovo codice del turismo). L’imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i,.
L'imposta di soggiorno è un'imposta locale a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive nel Comune di San Secondo di Pinerolo.
Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 27/11/2024 è stata istituita l’IMPOSTA DI SOGGIORNO e approvato il rispettivo Regolamento.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11/12/2024 è stata determinata la tariffa da applicare nell'anno 2025: in fase di prima applicazione dell’imposta (anno 2025), la tariffa è di € 1,00 al giorno per i pernottamenti effettuati in ogni tipologia di struttura ricettiva come ad esempio, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture alberghiere e bed and breakfast, agriturismi e locazioni turistiche.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’Art. 3 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno”:
- minori fino al compimento del decimo anno di età;
- studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale, attestati dalle rispettive Università, scuole od enti di formazione;
- gli autisti degli autobus e le guide turistiche che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- i diversamente abili, che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- gli ospiti di case per anziani;
- i gruppi di minori, con i relativi accompagnatori, che soggiornano per ragioni culturali, religiose e formative presso strutture ricettive con finalità sociali;
- soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni per emergenze ambientali o in occasione di calamità;
Per usufruire del servizio "Imposta di soggiorno" serve disporre della documentazione opportuna e di quanto sopraindicato.
Informazioni utili relativamente al servizio di "Imposta di soggiorno".
Eventuali tempi e scadenze vengono definite in base alla casistica.